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GLI ASPETTI FISCALI

Mutui ipotecari per acquisto prima casa.
Nel mutuo ipotecario per la prima casa, è detraibile dall'imposta sul reddito un importo pari al 19% dei seguenti oneri: interessi passivi; oneri accessori; quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.
L'importo massimo (compresi gli oneri accessori) su cui calcolare la detrazione del 19% è pari a 3.615 Euro. Tra gli oneri accessori si comprendono, tra gli altri, la commissione spettante agli Istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca), le spese notarili, le spese di istruttoria, di perizia tecnica.
Le spese notarili comprendono l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo e le spese sostenute dallo stesso per conto del cliente (ad esempio, quelle per l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca). L'onorario e le spese del notaio per il contratto di compravendita non sono, invece, mai detraibili.
A partire dal 2001 in caso di mutuo ipotecario intestato ad entrambi i coniugi, il coniuge che ha l'altro fiscalmente a carico può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi, tenendo comunque fermo il tetto massimo di 3.615 euro.

Mutui ipotecari per acquisto altri immobili
E' detraibile dall'imposta sul reddito un importo pari al 19 % dei seguenti oneri:

  • interessi passivi;
  • oneri accessori;
  • quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.
L'importo massimo, compresi gli oneri accessori, su cui calcolare la detrazione del 19 % è pari a 2.066 Euro per ciascun intestatario del mutuo.

Si tratta in questo caso di mutui accesi prima del 1993, e in particolare:
  • mutui ipotecari stipulati entro il 31/12/1990 per l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale (ad es. pertinenze dell'abitazione principale, immobili concessi in locazione);
  • mutui ipotecari stipulati tra il 01/01/1991 e il 31/12/1992 per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale e per i quali non sia variata tale condizione nella rimanente parte dell'anno e in quelli successivi.


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